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8. I titoli sottoscritti sono depositati dal Dipartimento del Tesoro presso un conto liquidatore intestato alla Banca d'Italia presso Monte Titoli Spa. Dei titoli sottoscritti e dei relativi, interessi è tenuta apposita contabilità, presso la Banca d'Italia, con l'evidenzi azione delle Banche emittenti.
9. Gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei titoli sono versati, tramite Banca d'Italia, ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.
ARTICOLO 4 - Monitoraggio delle operazioni
1. Le operazioni di cui al presente decreto e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio. A tal fine, il Ministero, con il supporto della Banca d'Italia, anche sulla base dei dati ricevuti dalle singole banche ai sensi dell'articolo 2, comma 2, monitora l'espansione delle attività di bilancio delle banche interessate dagli interventi di cui al presente decreto.
2. Il Ministero effettua il riesame delle misure previste dal presente decreto, secondo quanto previsto della Comunicazione della Commissione del 5 Dicembre 2008 ed in particolare rispetto ai punti da 40 a 42. Il Ministero notifica eventuali necessità di prorogare il regime previsto dal presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
3. La Banca d'Italia trasmette al Ministero, con cadenza trimestrale, dati relativi all'andamento, su base regionale, del credito all'economia, documentando laddove necessario i volumi e i costi dei prestiti a famiglie e imprese.